I responsabili di alcune organizzazioni estere non governative che si occupano dell’accoglienza dei bambini bielorussi allo scopo di risanamento all’estero, hanno rivolto al Ministero degli Esteri della Repubblica di Belarus i loro appelli
concernenti alcune problematiche sorte a seguito della legalizzazione in alcuni paesi di unioni tra le persone dello stesso sesso.
Conformemente alla posizione ufficiale della parte bielorussa il soggiorno dei bambini all’estero allo scopo di risanamento è consentito esclusivamente presso le famiglie accuratamente selezionate, create sulla base di unioni eterosessuali e fondate sugi alti principi cristiani. Tale requisito corrisponde all’articolo 14 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia sancita il 20 novembre del 1989, secondo la quale gli stati-membri rispettano il diritto e il dovere dei genitori, oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del suo diritto alla liberta di pensiero, di coscienza e di religione.
Le associazioni italiane operanti nell’ambito del risanamento dei bambini bielorussi all’estero sono pregate di attenersi ai principi della summenzionata Convenzione ed alla posizione ufficiale della parte bielorussa.