di collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus e la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana in materia di adozione di minori, cittadini della Repubblica di Belarus da parte di cittadini italiani
Dal 2001 al 2004, 821 minori, cittadini della Repubblica di Belarus, sono stati adottati da cittadini della Repubblica Italiana. In seguito ai cambiamenti intervenuti nelle regolamentazione giuridica della procedura di adozione internazionale nella Repubblica di Belarus è emersa la necessità di rivedere la procedura di adozione dei minori, cittadini della Repubblica di Belarus (di seguito, minori) da parte di cittadini della Repubblica Italiana, nonché di sottoscrivere il presente Protocollo tra il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus (di seguito, Ministero dell’Istruzione) e la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana (di seguito, Commissione).
Il concetto di “minore” definisce le persone dal momento della nascita fino al raggiungimento del 18° anno di età.
Il Ministero dell’Istruzione e la Commissione concordano, con il presente Protocollo, nuove modalità di cooperazione e convengono quanto segue:
1. Le Parti seguono la procedura d’adozione dei minori da parte di cittadini della Repubblica Italiana conformemente alla legislazione della Repubblica di Belarus e della Repubblica Italiana e ai principi fondamentali della Convenzione de L’Aja sulla tutela dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993.
2. Il “Centro nazionale per le adozioni”, istituzione del Ministero dell’Istruzione (di seguito, Centro) collabora nella materia delle adozioni di minori da parte di cittadini della Repubblica Italiana soltanto con quegli enti per le adozioni che sono autorizzati dalla Commissione ad operare nel campo delle adozioni internazionali dei minori da parte di cittadini della Repubblica Italiana (di seguito, Enti autorizzati).
3. Ai fini della collaborazione e cooperazione con il Centro in materia di adozione di minori da parte di cittadini della Repubblica Italiana, la Commissione autorizza e il Ministero dell’Istruzione determina i seguenti enti autorizzati:
1) Associazione Italiana Pro Adozioni- Erga Pueros – Onlus
2) Associazione Adozioni Alfabeto – Onlus
3) Associazione Rete Speranza – Onlus
4) Associazione La Cicogna – Amici di Cernobyl – Onlus
5) Associazione Ariete – Onlus
6) Associazione Brutia – Onlus
7) Associazione Bambini di Cernobyl – Onlus
4. Al fine di prestare i servizi concernenti il soggiorno degli aspiranti all’adozione nonché al fine di assicurare la cooperazione con il Centro, ad eccezione dell’individuazione dei minori e dell’adozione degli stessi a nome o nell’interesse delle persone che desiderano adottarli, gli enti autorizzati stipulano, nel territorio della Repubblica di Belarus, i relativi accordi con persone fisiche.
Tali accordi,inoltre, possono prevedere l’organizzazione dei servizi di accoglienza, sistemazione e soggiorno degli aspiranti all’adozione, la traduzione orale e/o scritta nonche’ l’assistenza nella formalizzazione dell’adozione consentita dalla legislazione della Repubblica di Belarus, il compimento di determinati atti affidati agli enti autorizzati per l’adozione dei minori, atti connessi alla presentazione e al rilascio dei documenti presso il Centro e presso altre organizazioni (enti) della Repubblica di Belarus.
5. I dati sugli Enti autorizzati e sulle persone fisiche di cui al punto 4 del presente Protocollo, vengono inseriti nel Registro degli enti e delle organizzazioni straniere per le adozioni internazionali.
6. La Commissione assicura la presentazione al Centro, da parte degli enti autorizzati, dei documenti delineanti gli indirizzi fondamentali di attività, conformemente alle prescrizioni del punto 6 del “Regolamento sulle modalità di coordinamento della procedura di adozione internazionale e sulla cooperazione con gli enti e le organizzazioni competenti degli Stati esteri nel quadro della presente procedura”, approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus del 21 settembre 2004 n. 1173.
7. La Commissione presenta al Ministero dell’Istruzione una lettera di assicurazione sull’obbligo di informare ogni anno, per i cinque anni successivi all’adozione, il Centro circa le condizioni di vita e di educazione di ciascun minore adottato nelle famiglie dei cittadini della Repubblica Italiana. Tale lettera deve essere confermata dalla Commissione almeno di una volta all’anno.
8. L’obbligo di esercitare il controllo sulle condizioni di vita e di educazione del minore adottato da cittadini della Repubblica Italiana, di compilare le corrispondenti relazioni, di tradurle in lingua russa e inviarle per posta direttamente al Centro, è affidato dalla Commissione agli Enti autorizzati che hanno partecipato alla preparazione dei documenti per una determinata adozione.
Le informazioni sulle condizioni di vita e di educazione del minore nella famiglia dei cittadini della Repubblica Italiana vengono recapitate dagli Enti autorizzati al Centro ogni anno per i cinque anni successivi all’adozione. Tali informazioni devono essere accompagnate da almeno due fotografie del minore.
9. La Commissione sensibilizzerà i cittadini della Repubblica Italiana che hanno adottato minori bielorussi, a collaborare con i rappresentanti dell’Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana (di seguito, Ambasciata) per la raccolta delle informazioni sui detti minori.
10. Gli Enti autorizzati presentano all’Ambasciata, per il successivo invio al Centro tramite il Ministero degli Esteri della Repubblica di Belarus, i documenti degli aspiranti all’adozione conformemente all’elenco stabilito al punto 6 del “Regolamento sulle modalità di adozione dei minori e l’affidamento della tutela e la curatela degli stessi a cittadini stranieri, apolidi o cittadini della Repubblica di Belarus che abbiano residenza permanente nel territorio di uno Stato estero”, regolamento approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus del 28 ottobre 1999 n. 1679 (di seguito, Regolamento), ivi compresa la certificazione medica attestante che gli aspiranti all’adozione non hanno malattie tali da pregiudicare l’adozione di un minore. Gli Enti autorizzati informano la Commissione dell’invio nella Repubblica di Belarus dei documenti dei cittadini della Repubblica Italiana per l’esame della domanda di adozione del minore.
11. Tutti i documenti indicati al punto 6 del Regolamento (ad eccezione della copia del passaporto o di altro documento attestante l’identità), nonché le firme degli aspiranti all’adozione, devono essere autenticati e legalizzati secondo le modalità stabilite nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Belarus e tradotti in lingua russa. Le traduzioni dei documenti, legalizzati secondo le modalità stabilite, possono essere autenticate nella Repubblica Italiana a cura dell’Ambasciata della Republica di Belarus in Italia o da un notaio, oppure nella Repubblica di Belarus da un notaio.
12. La dichiarazione che gli aspiranti all’adozione non sono stati privati della patria potestà, né limitati nel suo esercizio, né riconosciuti incapaci o limitatamente capaci di agire, né esonerati dall’impegno di tutela o curatela per l’ inadeguato adempimento di tale impegno, ne’ revocati come genitori adottivi, viene rilasciata dal responsabile dell’Ente autorizzato che ha partecipato alla preparazione dei documenti per una determinata adozione.
13. La Commissione rilascia l’autorizzazione scritta al proseguimento della procedura di adozione del minore, nella quale si dichiara che ne verra’ autorizzato l’ingresso e la residenza permanente nella Repubblica Italiana dopo la sentenza di adozione pronunciata nella Repubblica di Belarus. Tale autorizzazione è contenuta in ogni pratica di adozione di un minore da parte di cittadini della Repubblica Italiana.
Tale autorizzazione dimostra che il minore può entrare nella Repubblica Italiana e risiedervi permanentemente a condizione che siano rispettati i dettami della legislazione in materia di adozione della Repubblica di Belarus e della Repubblica Italiana.
14. Dopo l’esame preliminare dei documenti presentati conformemente al punto 10 del presente Protocollo, il Centro individuerà il minore da adottare tra i minori compresi nell’elenco per le adozioni internazionali oppure per l’adozione secondo le modalità stabilite di un determinato minore (adozione nominativa), se esso è indicato nella domanda degli aspiranti all’adozione.
15. Gli organi di tutela e curatela della Repubblica di Belarus accertano caso per caso, in conformità della legislazione della Repubblica di Belarus, per i minori che abbiano raggiunto l’età di dieci anni il consenso degli stessi all’adozione e lo trasmettono al Centro. Tale consenso viene dato dal minore secondo le modalità stabilite dalla legislazione della Repubblica di Belarus.
16. Il Centro tramite l’Ente autorizzato presenta alla Commissione il certificato attestante che il minore è incluso nell’elenco per le adozioni internazionali. Il certificato comprende anche l’informazione relativa all’ottenimento del consenso all’adozione da parte del minore che abbia raggiunto l’età di dieci anni.
17. Il Centro fornisce agli aspiranti all’adozione, tramite l’Ente autorizzato, le informazioni sulla possibilità di adottare un determinato minore e copia dei documenti previsti al punto 9 del Regolamento.
Affinché gli aspiranti all’adozione possano esercitare il diritto di conoscere personalmente il minore, essi si rivolgono al Centro per ottenere il permesso di visitarlo.
L’Ente autorizzato informa la Commissione sull’esito della conoscenza con il minore e fornisce alla stessa una copia dei documenti ricevuti in conformità della prima parte del presente punto.
18. L’Ente autorizzato invia al Centro la domanda degli aspiranti all’adozione di un minore determinato (adozione nominativa), indirizzata al Tribunale competente della Repubblica di Belarus.
19. L’eventualità che i cittadini della Repubblica Italiana possano adottare minori-orfani o minori rimasti senza la tutela dei genitori, per i quali sia stata istituita la tutela o la curatela, può essere esaminata soltanto con il consenso del loro tutore o curatore, concesso secondo le modalità stabilite dalla legislazione della Repubblica di Belarus.
20. Per ottenere l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente nella Repubblica Italiana del minore adottato, l’Ente autorizzato invia alla Commissione la copia della sentenza del Tribunale della Repubblica di Belarus riguardante la sua adozione. Sulla base della sentenza di adozione del Tribunale della Repubblica di Belarus, la Commissione rilascia l’autorizzazione definitiva all’ingresso ed alla residenza permanente nella Repubblica Italiana del minore adottato. Sulla base di questa autorizzazione della Commissione, l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Belarus procede al rilascio del visto d’ingresso nella Repubblica Italiana del minore adottato per risiedervi permanentemente.
21. Il minore adottato da cittadini della Repubblica Italiana gode, dal momento della sua adozione, di tutti i diritti e di tutte le garanzie di cui usufruisce ogni minore, cittadino della Repubblica Italiana.
22. Il controllo sull’adempimento da parte dei cittadini della Repubblica Italiana dell’impegno di registrare il minore adottato presso l’ufficio consolare dell’Ambasciata della Repubblica di Belarus in Italia compete agli Enti autorizzati che hanno preparato i documenti per l’adozione di detto minore.
23. Qualora nell’attività dell’Ente autorizzato fossero accertate violazioni alla legislazione della Repubblica Italiana oppure della Repubblica di Belarus, il Centro e la Commissione si impegnano ad informarsi reciprocamente di ciò. Inoltre, il Centro comunica al Ministero dell’Istruzione le violazioni accertate nell’attività dell’Ente autorizzato.
24. Dopo la segnalazione di violazioni accertate da parte del Centro nell’attività dell’Ente autorizzato, il Ministero dell’Istruzione può cessare la collaborazione con tale Ente autorizzato.
25. La Commissione si assume l’impegno di presentare le relazioni sulle condizioni di vita e di educazione dei minori adottati prima della firma del presente protocollo senza la partecipazione degli Enti autorizzati nonché dei minori adottati con la collaborazione degli Enti autorizzati con i quali il Ministero dell’Istruzione ha cessato di collaborare.
26. Il Ministero dell’Istruzione e la Commissione assicurano il pieno rispetto dei principi della Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 e delle convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo nonché di quelle per la repressione del traffico di minori e di esseri umani, pienamente recepite nell’ordinamento italiano e bielorusso, al fine di prevenire e contrastare qualsiasi violazione dei diritti dei minori.
Nel caso si verifichi il mancato inserimento del minore nella famiglia e qualora si presentino altri fattori negativi, oppure ci sia stata revoca dell’adozione, la Commissione informa immediatamente il Ministero dell’Istruzione ed il Centro. L’ulteriore sistemazione di tale minore viene risolta congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e dalla Commissione, in conformità della legislazione della Repubblica Italiana e della Repubblica di Belarus.
27. Nel caso in cui il soggiorno di minori, cittadini della Repubblica di Belarus, si protragga sul territorio della Repubblica Italiana oltre i termini stabiliti, la Commissione, nell’ambito delle proprie competenze, collaborerà con il Ministero dell’Istruzione per il loro rientro nella Repubblica di Belarus o per il riconoscimento a tali minori di uno stato giuridico conforme alla legislazione della Repubblica di Belarus e della Repubblica Italiana.
28. Il Centro e la Commissione, confermando la loro intenzione di cooperare e l’impegno di prendere tutti i provvedimenti indispensabili per garantire la tutela e la piena osservanza dei diritti dei minori adottati da cittadini della Repubblica Italiana, concordano che il Centro e la Commissione mantengano i collegamenti per lo scambio delle informazioni sulle modifiche alla legislazione della Repubblica d’Italia e della Repubblica di Belarus, allo scpo di superare eventuali ostacoli nel corso delle adozioni.
29. La Commissione favorirà l’attuazione di progetti speciali nel campo dell’istruzione e della cura, progetti volti a migliorare le condizioni di vita dei minori nella Repubblica di Belarus.
30. Il Ministero dell’Istruzione si impegna ad organizzare entro il 1 marzo 2006, nei limiti della propria competenza, l’esame di tutte le pratiche pervenute al Centro prima del mese di ottobre 2004 e di quelle giacenti presso il Centro al momento della sottoscrizione del Protocollo, con la ferma intenzione di rispettare i principi fondamentali della Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993, privilegiando il superiore interesse dei minori e tenendo conto dei legami affettivi che si sono instaurati tra i minori bielorussi e i candidati italiani all’adozione.
Al fine di esaminare tutte le pratiche sopraindicate, la questione del rinnovo dei documenti con il termine di validità scaduto verrà risolta dal Centro tramite gli enti autorizzati.
31. Il Protocollo, sottoscritto l’11 aprile 2002, perde la sua validità dal momento della firma del presente Protocollo.
Fatto a Minsk il 12 dicembre 2005 in doppia copia nelle lingue italiana e russa.
Per il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus
MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
A.M. RADKOV
Per la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ROBERTA CAPPONI
Per il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
MINISTRO PLENIPOTENZIARIO
GIUSEPPE PANOCCHIA