Sportello UnicoAlcuni chiarimenti dal Ministero dell’Interno

Dal Viminale arrivano alcuni chiarimenti su contratti di soggiorno, ricongiungimenti familiari, idoneità alloggiativa e ingressi di sportivi. Ecco, in sintesi, cosa spiega una nota inviata a tutte le Prefetture (e quindi agli Sportelli unici) il 25 ottobre:

1) Chi è titolare di una carta di soggiorno o di un permesso valido per lavorare ma rilasciato per un altro motivo (es. per motivi familiari) dovrà solo se converte il documento in un permesso per lavoro subordinato.

2) Il contratto di soggiorno va stipulato all’, "anche se si aggiunge a un altro precedentemente contratto". Il datore di lavoro è tenuto a comunicare allo Sportello Unico la data di inizio e quella di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero entro cinque giorni dall’evento, oltre che ogni eventuale trasferimento di sede.

3) Anche chi è titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari ha diritto a chiedere il , purchè in possesso dei requisiti (ad esempio di reddito) previsti dall’articolo 29 del Testo Unico sull’Immigrazione

4) Il certificato che dimostra l’ va richiesto all’Ufficio Tecnico del Comune. In alternativa può essere però presentato il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla Asl

5) Per la richiesta dei visti e il rilascio di permesso di soggiorno agli autorizzati a svolgere la propria attività in base alle quote 2005 resta in vigore la vecchia normativa. Quella prevista dal decreto d’attuazione della Bossi-Fini entrerà in vigore solo con le quote 2006.

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