Le insidie rimarranno sempre in agguato, ma d’ora in poi i genitori in ansia potranno verificare che i siti visitati dai loro figli siano adatti anche ai più piccoli. è stato firmato un codice di autoregolamentazione per difendere i minori dai rischi legati a Internet. Un documento frutto dell’intesa tra il governo (ministeri delle Comunicazioni e dell’Innovazione Tecnologica) e le associazioni dei provider e delle imprese di comunicazione, che punta a stabilire procedure di accesso selezionato a siti e contenuti sulla Rete, ad individuare responsabilità , a punire con sanzioni per chi viola gli obblighi contenuti nel documento. Vigilanza e applicazione delle misure sono affidate a un Comitato di Garanzia composto da 11 membri (4 designati dalle associazioni dei provider, 4 dal governo, 3 da associazioni per la tutela dei minori). Chi aderisce, potrà esporre sulla homepage del sito il logo di garanzia "Internet e minori".
Questi i contenuti del codice:
GLI OBBLIGHI – Chi aderisce pubblica sulla homepage un riferimento alla "tutela dei minori" che rimanda a pagine web in cui si forniscono informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro di Internet. Altri strumenti per la tutela dei minori sono: l’offerta di servizi di navigazione differenziata (la possibilità cioè di escludere l’accesso a certi contenuti) e la classificazione dei contenuti, che vanno subordinati ad accesso condizionato.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – Sono il richiamo, con l’obbligo di ottemperare entro 15 giorni alle osservazioni; la censura, con la quale si concedono altri 15 giorni per aderire alla decisione del comitato; la revoca dell’autorizzazione dell’uso del marchio "Internet e Minori", che può essere temporanea o prolungata nel caso di un secondo provvedimento di revoca temporanea.
PRIVACY E TRASPARENZA – Gli aderenti al codice si impegnano a fornire sistemi di identificazione dell’età dell’utente, pur nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali; a garantire la custodia di password con adeguate misure di sicurezza e la protezione comunque dell’anonimato anche se l’aderente dovrà essere effettivamente informato della reale identità personale del soggetto che usufruisce del servizio. Chi aderisce al codice eroga in ogni caso i propri servizi solo ad utenti "identificati direttamente o identificabili tramite elementi univoci anche se indiretti".
GESTIONE DEI DATI PER TUTELA MINORI – I provider che aderiscono al codice conservano per almeno 6 mesi i registri di assegnazione degli indirizzi IP e il numero IP utilizzato per l’accesso alle eventuali funzioni di pubblicazione dei contenuti. Vanno seguite modalità che ne garantiscano "una ragionevole attendibilità e non ripudiabilità ".
LOTTA ALLA PEDO-PORNOGRAFIA ONLINE – Chi aderisce al codice si impegna a conservare i dati anche se usati per accesso a contenuti ospitati gratuitamente. Dovrà collaborare al meglio in particolare con il servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni per rendere identificabili gli assegnatari delle risorse di rete utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati presso i propri server. La risposta deve arrivare entro 3 giorni dal ricevimento del provvedimento dell’autorità richiedente.
PROCEDIMENTO PER PROVVEDIMENTI DI AUTODISCIPLINA – Chiunque può segnalare al comitato di garanzia la violazione degli obblighi da parte di chi espone il marchio "Internet e Minori". La comunicazione alla segreteria del comitato di garanzia potrà avvenire per via telematica e dovrà essere seguita da lettera. Viene inviata poi una comunicazione di apertura del procedimento da parte del comitato. L’aderente potrà fornire documenti e controdeduzioni. La procedura dovrà essere completata entro 60 giorni dalla dall’apertura del procedimento di autodisciplina.